Art. 22 – Decadenza, esclusione e rinuncia agli studi
1. Il dottorando che, pur avendone titolo, non si iscriva all’anno successivo o all’esame finale nei termini annualmente previsti viene dichiarato decaduto.
2. L’esclusione può essere disposta dal Collegio dei docenti, anche in corso d’anno, nei seguenti casi:
a) giudizio negativo del Collegio sull’attività svolta;
b) assenza prolungata e non giustificata;
c) mancato superamento delle verifiche intermedie;
d) mancato superamento delle verifiche previste di fine anno;
e) mancata ammissione alla valutazione della tesi o all’esame finale.
L’esclusione è disposta anche qualora il dottorando non riprenda l’attività alla conclusione di una sospensione della frequenza o non effettui nei termini previsti il caricamento nel sistema informatico della tesi definitiva o non si presenti all’esame finale senza giustificato motivo. L’esclusione è disposta con decreto rettorale, notificato all’interessato.
3. Trascorsi 6 anni (72 mesi) dall’inizio del dottorato è facoltà del Collegio proporre al Rettore l’esclusione dal Corso del dottorando che non abbia conseguito il titolo finale, per motivata e accertata obsolescenza della ricerca.
4. In qualsiasi momento il dottorando può presentare domanda di rinuncia agli studi. La rinuncia è definitiva.
5. I casi di decadenza, esclusione e rinuncia di cui al presente articolo comportano l’interruzione immediata della borsa o della forma di sostegno economico equivalente erogata dall’Università e collegata alla frequenza del dottorato.