Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca

Art. 35 – Dottore di ricerca honoris causa

1.    L’Università degli Studi di Trieste può conferire il titolo di “Dottore di Ricerca” o “Ph.D.” a personalità già laureate che abbiano acquisito eccezionali meriti culturali, scientifici, umanitari, sociali riconosciuti dalla comunità internazionale, nelle tematiche proprie del Corso per cui viene concesso, fatti salvi eventuali limiti stabiliti dal Ministero.

2.    Il Corso deve essere attivo durante l’anno accademico in cui viene approvata la proposta.

3.    Il conferimento può essere proposto dal Rettore o dal Collegio dei docenti del Dottorato di riferimento, previa deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

4.    Le proposte di conferimento devono indicare esattamente il titolo del Dottorato e includere il curriculum del candidato e la relazione con le motivazioni scientifiche.

5.    Il Senato Accademico valuta nel merito le proposte pervenute e approva o rigetta il conferimento del titolo dopo avere verificato i requisiti di eccezionalità e i limiti previsti dalla legge.

6.    Il Rettore trasmette al Ministero la deliberazione del Senato Accademico per richiedere la definitiva autorizzazione al rilascio del titolo.

7.    Non saranno prese in considerazione eventuali proposte inerenti a persone già in possesso di un diploma di Dottorato di Ricerca ordinario o honoris causa della stessa tipologia.

8.    Le tempistiche di presentazione delle proposte sono le stesse di quelle stabilite dal Senato Accademico per la presentazione delle proposte di conferimento di lauree honoris causa.

9.    L’Ateneo può conferire al massimo, per ogni anno accademico, un solo Dottorato honoris causa e comunque nei limiti stabiliti dal Ministero.

10.  Il diploma di Dottorato honoris causa attribuisce tutti i diritti del Dottorato ordinario, in quanto è equiparato ex lege al titolo normalmente conseguito.