Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca

Art. 36 - Norme finali e transitorie

1.    Le modifiche e le integrazioni al Regolamento in materia di Dottorato entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo del decreto rettorale di emanazione e sostituiscono il testo emanato con D.R. 30 marzo 2022 n. 261.

2.    Le norme del presente Regolamento si applicano a partire dal 38° ciclo di dottorato, fatte salve le disposizioni degli artt. 21, 23 e 24 che si applicano a partire dagli iscritti al 37° ciclo. È demandata all’Avviso recante le norme per l’esame finale la disciplina degli eventuali casi dei diplomandi dei cicli precedenti.

3.    Le disposizioni di cui all’art. 7, commi 2 e 3 si applicano a decorrere dal 39° ciclo.

4.    Le disposizioni di cui all’art. 27, comma 3, si applicano a decorrere dall’a.a. 2024/2025.

5.    Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai Corsi a cui l’Università partecipa quale sede associata, che sono disciplinati da specifici accordi in conformità con il D.M. 226/2021. 

6.    Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme del D.M. 226/2021.