Regolamento del Consiglio degli Studenti
Titolo 5 - Commissioni
Art. 30 - Convocazioni d'ufficio
1. Tutte le commissioni sono convocate d’ufficio due volte all’anno: la prima volta, entro due mesi dalla seduta d’insediamento del Consiglio degli Studenti; la seconda, entro venti giorni lavorativi dall’inizio del semestre successivo.
2. Alla prima convocazione della commissione provvede l’ufficio di presidenza del Consiglio degli Studenti.