Art. 20 - Ordine del giorno
1. Nelle sedute sono posti in trattazione i soli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
2. Il Presidente può proporre in aula un diverso ordine di trattazione dei punti iscritti all’ordine del giorno. La proposta si intende accolta se non vi sono opposizioni. In caso di opposizione, la proposta è posta in votazione.
3. L’ordine del giorno può essere modificato dal Presidente per cause sopravvenute dopo la convocazione, purché prima della seduta. Le modifiche dell’ordine del giorno sono comunicate ai componenti del Consiglio.
4. Non è consentito modificare l’ordine del giorno in corso di seduta.
5. E’ facoltà di ogni consigliere chiedere l’inserimento di un punto all’ordine del giorno. Il Presidente inserisce il punto richiesto nell’ordine del giorno della prima seduta utile.
6. Il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, può affidare l’argomento all’istruttoria di una specifica commissione.