Regolamento del Consiglio degli Studenti
Titolo 1 - Funzioni e struttura
Art. 3 - Pareri obbligatori del Consiglio degli Studenti
1. Il Consiglio degli Studenti esprime propri pareri, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto, entro venti giorni dal ricevimento delle pratiche da parte dell’amministrazione.
2. L’ufficio di presidenza individua la commissione competente per materia alla trattazione della pratica e ne dispone l’assegnazione. La commissione elabora una bozza di parere da portare in votazione all’assemblea.
3. In caso non vi sia unanimità fra componenti della commissione è possibile la presentazione all’assemblea di una bozza di parere accompagnata da una relazione di maggioranza e da una relazione di minoranza.
4. I pareri richiesti si considerano acquisiti se non espressi dal Consiglio degli Studenti entro il termine di cui al comma 1.