Art. 26 - Funzioni delle commissioni
1. Il Consiglio degli Studenti organizza i suoi lavori mediante l’istituzione di commissioni permanenti e temporanee.
2. Le commissioni:
a) hanno funzioni propositive e sono sedi di dibattimento negli ambiti loro assegnati;
b) curano la fase istruttoria delle deliberazioni su richiesta dall’Ufficio di Presidenza;
c) coadiuvano il Presidente del Consiglio degli Studenti nell'esecuzione di deliberazioni, su richiesta dell’assemblea o dell’Ufficio di presidenza;
d) svolgono, autonomamente o su richiesta dell'assemblea, attività ispettiva e di approfondimento su specifiche materie rilevanti per l’Università;
e) possono essere delegate dal Consiglio degli Studenti, con maggioranza qualificata dei tre quinti dei consiglieri presenti, a deliberare su questioni urgenti.
3. La delega a deliberare di cui al precedente punto e) può essere dall’assemblea revocata con deliberazione adottata a maggioranza dei tre quinti dei consiglieri presenti; sono fatte salve tutte le deliberazioni adottate dalla commissione prima della revoca.