Regolamento del Consiglio degli Studenti
Titolo 2 - Ufficio di presidenza
Art. 8 - Attribuzioni della Presidenza
1. Il/La Presidente rappresenta il Consiglio degli Studenti nella sua interezza all’interno e all’esterno dell’Università.
2. Il/La Presidente, in particolare:
a. convoca e presiede il Consiglio degli Studenti e predispone il relativo ordine del giorno;
b. sottoscrive assieme al/la segretario/a i verbali delle adunanze dell’organo;
c. cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio degli Studenti;
d. assicura un’adeguata e preventiva informazione a consiglieri e consigliere sulle questioni sottoposte al Consiglio degli Studenti;
e. coadiuva l’organizzazione dei gruppi consiliari e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
f. coordina l’attività delle commissioni.