Art. 22 - Conduzione del dibattito
1. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nel dibattito nel corso dei lavori del Consiglio.
2. All’inizio della consiliatura, la conferenza dei capigruppo può adottare un sintetico regolamento d’aula sulle modalità di conduzione del dibattito, in particolare relativo a: la durata massima di ciascun intervento; la tempistica dei lavori per ciascun punto all’ordine del giorno; il tempo massimo di intervento per ogni gruppo consiliare; ogni altra misure utile a organizzare i lavori dell’assemblea nel rispetto del principio del pluralismo.
3. Qualora uno o più consiglieri, attraverso il loro comportamento o le loro parole, arrechino grave disturbo allo svolgimento dei lavori, offendano gravemente altri consiglieri, o il Consiglio stesso, o si rendano responsabili di gravi oltraggi nei confronti della comune decenza, possono essere richiamati dal Presidente. Al terzo richiamo, il Presidente ne dispone l'espulsione dall'aula.
4. In caso di violazioni particolarmente gravi l'ufficio di presidenza può stabilire l'allontanamento immediato già al primo richiamo.