Art. 28 - Ufficio di presidenza delle commissioni
1. Ciascuna commissione dispone di un ufficio di presidenza composto da: presidente della commissione, vicepresidente della commissione, segretario della commissione.
2. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti della commissione con voto palese. Il vicepresidente e il segretario sono eletti a maggioranza relativa con voto palese.
3. Il presidente convoca le sedute della commissione; predispone l’ordine del giorno; modera e gestisce il dibattito durate le sedute della commissione; è referente dei lavori della commissione nei confronti del Consiglio.
4. Il vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata.
5. Il segretario redige i verbali di ogni seduta della commissione e mantiene il registro delle presenze relativo alle sedute della commissione. Qualora la carica di segretario resti vacante, le funzioni del segretario vengono esercitate dal vicepresidente.
6. La commissione può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti la rimozione dall’incarico di uno qualsiasi dei membri dell’ufficio di presidenza della commissione.
7. La votazione circa la richiesta di rimozione viene inserita nell’ordine del giorno della prima seduta utile, quando ne fanno richiesta almeno un terzo dei commissari.