Regolamento del Consiglio degli Studenti
Titolo 4 - Svolgimento delle sedute

Art. 23 - Validità delle sedute

1. Le adunanze del Consiglio degli Studenti sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli/le assenti giustificati/e. I/Le partecipanti alle sedute firmano la presenza, certificando la propria identità.
2. Le giustificazioni devono pervenire entro l’ora di convocazione della seduta anche tramite i/le capigruppo.
3. Il/La Presidente dichiara aperta la seduta dopo l’accertamento del numero legale mediante appello nominale.
4. La verifica del numero legale può essere richiesta in qualsiasi momento dell’adunanza da qualunque consigliere/a.
5. Se manca il numero legale, la seduta è tolta. Il/La Presidente provvede, per gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, non conclusi o non del tutto trattati, a inserirli nell’ordine del giorno della seduta successiva.
6. Per ogni punto iscritto all’ordine del giorno, il/la segretario/a, incaricato/a ai sensi dell’articolo 10, provvede alla redazione, in forma sintetica, di un verbale che riassume l’oggetto della trattazione, l’andamento e l’esito della discussione e delle votazioni.
7. Il verbale, sottoscritto dal/la segretario/a e dal/la Presidente, se non approvato seduta stante, è approvato come primo punto all’ordine del giorno della prima seduta utile.
8. I/Le consiglieri/e non possono farsi sostituire per le riunioni del Consiglio e delle sue commissioni.