Art. 13 - Elezioni dei vicepresidenti
1. I Vicepresidenti sono eletti con le medesime modalità previste per l’elezione del Presidente, nella seduta di insediamento o nell’aggiornamento della stessa.
2. Sono eletti vicepresidenti i consiglieri che ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.
3. Per l’elezione dei due vicepresidenti ogni consigliere ha a disposizione un’unica scheda e può esprimere due voti. Sono nulle le schede che riportano due voti per lo stesso candidato. Sono nulle le schede che riportano più di due voti.
4. Nel caso in cui si proceda all’elezione di un solo vicepresidente, ogni consigliere ha a disposizione un’unica scheda e può esprimere un solo voto. Sono nulle le schede che riportano più di un voto.
5. In caso di parità di voti tra due o più consiglieri, qualora non possano essere eletti entrambi, prevale il consigliere con maggiore anzianità accademica misurata in anni, non essendo computati gli anni fuori corso.
6. A parità di anzianità accademica, prevale il consigliere con la minore anzianità anagrafica.
7. I vicepresidenti restano in carica per un biennio accademico e decadono simultaneamente al Consiglio.
8. In caso di anticipata cessazione dalla carica di vicepresidente, il Presidente convoca il Consiglio per effettuare l’elezione del nuovo vicepresidente nella prima data utile.