Regolamento del Consiglio degli Studenti
        Titolo 2 - Ufficio di presidenza
      
  Art. 11 – Consiglieri/e questori/e
1.	Durante le sedute del Consiglio, l’Ufficio di Presidenza, qualora lo ritenga opportuno, può avvalersi dell’ausilio di consiglieri/e questori/e, nel numero massimo di cinque, eletti/e a scrutinio palese dall’assemblea a seguito dalla richiesta dell’Ufficio di Presidenza.
2.	I/Le consiglieri/e questori/e durano nella loro funzione dal momento della loro elezione fino al termine della seduta.
3.	I/Le consiglieri/e questori/e coadiuvano l’Ufficio di Presidenza per la gestione organizzativa e materiale delle sedute, per il computo delle presenze e dei voti espressi nelle votazioni e per il mantenimento dell’ordine in aula.
4.	I/Le consiglieri/e questori/e non fanno parte dell’Ufficio di Presidenza.