Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi
Art. 8- Responsabile dell’attività
1. Nella annuale richiesta di finanziamento per le attività culturali e sociali degli studenti, il firmatario e il suo supplente:
- indicati dai soggetti aderenti al Gruppo al proprio interno
- delegati dal Presidente dell’Associazione
vengono individuati come i Responsabili in prima istanza nei confronti dell’Ateneo delle attività svolte, della corretta rendicontazione e, in generale, dei rapporti con l’Ateneo, ferma restando la responsabilità solidale di tutte le persone fisiche appartenenti al soggetto assegnatario dei finanziamenti, qualora tale soggetto non sia dotato di autonomia patrimoniale.