Art. 14 - Fondi attribuiti al Consiglio degli Studenti
1. I fondi assegnati al Consiglio degli Studenti sono destinati ad iniziative approvate con delibera del Consiglio medesimo.
2. Tali iniziative:
a. non sono sostitutive, ma possono integrare e coordinare le attività culturali e sociali svolte da Associazioni, e Gruppi studenteschi;
b. devono essere rivolte alla generalità degli studenti;
c. sono svolte con l’intento di avvicinare maggiormente gli studenti alla vita delle istituzioni accademiche, prima fra tutte il Consiglio degli Studenti;
d. sono rivolte alla comunità cittadina e istituzionale, italiana ed internazionale;
e. sono dirette a favorire la promozione di pratiche sociali e civili di inclusione sociale.
3. I fondi vengono gestiti con le stesse modalità previste dal presente Regolamento e dal Bando per gli altri beneficiari, laddove per “Responsabile” e “Responsabile supplente” devono intendersi, rispettivamente, il Presidente e il Vicepresidente anziano del Consiglio degli Studenti.