Art. 26 - Modalità di erogazione dei finanziamenti
1. L’erogazione del finanziamento può avvenire:
a. mediante rimborso delle spese sostenute, presentando, entro 45 giorni dalla conclusione della singola iniziativa finanziata, la richiesta di rimborso, secondo le modalità previste dal Bando di riferimento ed utilizzando la modulistica ivi allegata, accompagnata dalla documentazione di spesa in originale;
b. mediante richiesta di anticipo sulle spese da sostenere presentata, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della singola iniziativa, secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dal Bando di riferimento ed entro i limiti massimi ivi previsti.
Anche nel caso di erogazione di anticipi rimane fermo il medesimo termine di 45 giorni dalla fine della singola attività finanziata per la presentazione della documentazione necessaria a comprovare il diritto al rimborso della spesa sostenuta.