Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi

Art. 2 - Soggetti beneficiari

 

1.    Secondo le modalità previste dal presente Regolamento, possono beneficiare dei fondi messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo per finanziare una o più iniziative nell’ambito delle attività culturali e sociali degli studenti:

a.    Il Consiglio degli Studenti

b.    Le Associazioni studentesche

c.     I Gruppi studenteschi

d.    I Gruppi studenteschi parificati alle Associazioni.

2.    Ai fini del presente Regolamento, nella locuzione “studenti” vanno intesi: gli studenti dei corsi di laurea triennale e specialistica o a ciclo unico, i dottorandi, gli iscritti a Master universitari e gli specializzandi regolarmente iscritti all’Università degli studi di Trieste.