Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi
Art. 2 - Soggetti beneficiari
1. Secondo le modalità previste dal presente Regolamento, possono beneficiare dei fondi messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo per finanziare una o più iniziative nell’ambito delle attività culturali e sociali degli studenti:
a. Il Consiglio degli Studenti
b. Le Associazioni studentesche
c. I Gruppi studenteschi
d. I Gruppi studenteschi parificati alle Associazioni.
2. Ai fini del presente Regolamento, nella locuzione “studenti” vanno intesi: gli studenti dei corsi di laurea triennale e specialistica o a ciclo unico, i dottorandi, gli iscritti a Master universitari e gli specializzandi regolarmente iscritti all’Università degli studi di Trieste.