Art. 31 - Mancata realizzazione dell’iniziativa
1. Le Associazioni studentesche ed i Gruppi di studenti che rinuncino espressamente o non portino a compimento le iniziative finanziate, sono tenuti alla restituzione dell’eventuale anticipo già ottenuto.
2. Qualora la rinuncia al finanziamento o l’impossibilità di realizzare l’iniziativa finanziata siano comunicate al Rettore e alla Presidenza del Consiglio degli Studenti entro il termine previsto dal Bando non sarà applicata la sanzione dell’esclusione dalla possibilità di concorrere al successivo Bando.
3. Se invece la rinuncia al finanziamento o l’impossibilità di realizzare l’iniziativa finanziata siano comunicate alla Presidenza del Consiglio degli Studenti e al Rettore dopo il termine di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, acquisito il parere del Consiglio degli Studenti, valuterà le motivazioni addotte e, qualora ritenga che le cause siano imputabili agli assegnatari, ne delibererà l’esclusione dal successivo Bando.
4. La rinuncia o la mancata realizzazione dell’iniziativa comportano la revoca del finanziamento non utilizzato.