Art. 34 - Revoca dei finanziamenti e ulteriori sanzioni
1. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento e dal Bando di riferimento,il Consiglio di Amministrazione, anche su segnalazione del Consiglio degli Studenti, può disporre la revoca dei finanziamenti già erogati o assegnati, nonché l’esclusione dal successivo Bando nei seguenti casi:
a. utilizzo dei fondi in modo difforme da quanto approvato;
b. rendicontazione non completa;
c. gravi mancanze o violazioni di legge, del presente Regolamento o del Bando da parte del beneficiario dei fondi.
2. Il Consiglio degli Studenti accerta l’effettivo svolgimento delle singole attività e provvede, tramite l’Ufficio di Presidenza, ad operare semestralmente una verifica generale delle attività svolte e delle erogazioni effettuate.
3. Nei più gravi casi di dichiarazioni mendaci su elementi che avrebbero comportato l’esclusione dalla possibilità di partecipare all’assegnazione dei finanziamenti messi a bandoil Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo potrà deliberare l’interdizione da qualunque successivo finanziamento per lo svolgimento di attività culturali e sociali degli studenti.