Art. 20 - Criteri generali di valutazione
1. La Commissione di riparto valuta le domande presentate nel rispetto dei criteri fissati nel Bando annuale di finanziamento delle attività, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università su proposta del Consiglio degli Studenti, che tiene conto dei seguenti criteri generali, come specificati nel Bando annuale:
a. Maggiore rispondenza alle finalità previste dal presente Regolamento;
b. Rilevanza culturale e sociale
c. Innovazione e creatività della proposta
d. Coinvolgimento del maggior numero di studenti dell’Ateneo, preferibilmente appartenenti a Dipartimenti e Corsi di studio diversi;
e. Attinenza alla realtà universitaria;
f. Realizzabilità delle attività proposte e rilevanza imprescindibile del contributo finanziario dell’Università;
g. Coerenza tra il progetto e il piano di spesa proposto per la sua attuazione;
h. Per le Associazioni studentesche e i Gruppi parificati, valutazione delle iniziative svolte nell’anno precedente, con particolare riferimento alla corretta rendicontazione dei finanziamenti ricevuti in precedenza e all’adozione di adeguate strategie di comunicazione per la pubblicità delle iniziative e redige una graduatoria di merito delle domande regolarmente pervenute.
2. In ogni caso:
a. nessuna Associazione o Gruppo parificato può ottenere più del 15% dei fondi da ripartire;
b. nessun Gruppo non parificato può ottenere più del 10% dei fondi da ripartire.