Art. 24 - Modifiche alle iniziative finanziate
1. I contributi non possono essere utilizzati per un’iniziativa diversa da quella per la quale sono stati concessi, salvo le ipotesi espressamente previste.
2. Dopo l’approvazione della Graduatoria di merito e del Piano di riparto da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, i beneficiari, qualora l’assegnazione totale non sia modificata, potranno variare il piano di spesa relativo a ciascuna iniziativa nel limite del 20% per ogni singola voce di spesa. Variazioni superiori al predetto limite dovranno essere autorizzate dal Consiglio degli Studenti.
3. Con richiesta motivata, il Responsabile di ciascun assegnatario, con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l’iniziativa, dovrà comunicare al Consiglio degli Studenti il rinvio dell’iniziativa.
4. Qualora, per cause oggettive estranee e non dipendenti dal soggetto richiedente, l’iniziativa finanziata non possa più essere realizzata, l’assegnatario potrà richiedere di utilizzare il finanziamento per la realizzazione di un’iniziativa diversa, entro il termine indicato dal Bando.
5. La richiesta dovrà:
a. contenere le motivazioni e la documentazione in ordine all’oggettiva impossibilità di realizzazione dell’iniziativa originariamente finanziata;
b. contenere la proposta di una nuova iniziativa di costo pari o inferiore al finanziamento già ottenuto.
6. Il Consiglio degli Studenti vaglierà la/le richieste in base agli stessi criteri utilizzati nel Bando di riferimento ed eventualmente proporrà al Consiglio di Amministrazione dell’Università il finanziamento della nuova attività.