Art. 1 - Finalità
1. L’Università degli studi di Trieste (d’ora in poi l’“Università”), come previsto dall’art. 1, comma 7, dello Statuto, sostiene le iniziative promosse e autogestite dagli studenti nei campi della cultura, dello sport e del tempo libero in quanto momenti di valorizzazione nel percorso formativo e di partecipazione attiva alla vita dell’Ateneo.
2. Ai fini di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio e compatibilmente con le risorse disponibili determina e stanzia un fondo da destinare quale contributo per la realizzazione di iniziative promosse dagli studenti.
3. Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità per l’accesso delle Associazioni studentesche e dei Gruppi di studentialle forme di finanziamento concesse dall’Ateneo, le modalità di assegnazione della quota di finanziamento destinata al Consiglio degli Studenti e alle Liste studentescheper le attività politiche nonché le modalità per l’assegnazione annuale degli spazi destinati dall’Università alle Associazioni.