Art. 35 - Spazi dell’Ateneo destinati alle Associazioni
1. Gli spazi che l’Ateneo riserva all’utilizzo da parte di Associazioni sono assegnati annualmente alle Associazioni che:
a. siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3;
b. abbiano fatto richiesta di concessione d’uso di tali spazi;
c. siano risultati assegnatari, per quell’anno, di fondi per la realizzazione di attività culturali e sociali ai sensi del presente Regolamento.
2. L’uso degli spazi è concesso alle Associazioni assegnatarie dopo la sottoscrizione, da parte del Presidente o suo Delegato della Convenzione che regola ogni aspetto relativo alla concessione degli spazi e della relativa assunzione di responsabilità.
3. In caso di accertamento di utilizzo improprio degli spazi assegnati, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare a carico dell’Associazione responsabile l’interdizione dell’accesso per un massimo di dodici mesi.
4. L’assegnazione degli spazi cessa con la pubblicazione della ripartizione fondi di cui al successivo Bando annuale.