Amministrazione, finanza e contabilità
Titolo 2 - GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 61 - Inesigibilità dei crediti

I. Le inesigibilità che si verificano nei crediti iscritti nella situazione patrimoniale vengono dichiarate dal Direttore Amministrativo, sentito il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.38, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità. Parimenti viene dichiarata l’inesigibilità dei crediti dei CSA su motivata istanza presentata dai Direttori dei medesimi al Direttore Amministrativo.