Art. 71 - Limiti di partecipazione a società commerciali
I. L’Università, per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, può costituire o partecipare a società di capitali, consorzi, fondazioni e associazioni nel rispetto della legislazione vigente.
II. La partecipazione dell’Università ai soggetti di cui al comma I è subordinata al rispetto della limitazione del concorso dell’Università nel ripiano delle eventuali perdite alla quota di partecipazione, comunque costituita.
III. La partecipazione dell’Università ai soggetti di cui al comma I può essere costituita anche dal comodato di beni, mezzi o strutture nonché da prestazioni di opera scientifica.
IV. Il Direttore Amministrativo tiene un elenco dei soggetti pubblici o privati cui l’Università partecipa, così come dei rappresentanti da questa designati e ne rende possibile la consultazione.