Art. 69 - Esecuzione delle opere di cui all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno
I. I compiti relativi alla realizzazione delle opere incluse nell’elenco di cui all’art.68, rientrano nelle specifiche competenze del Dirigente responsabile, fermo restando che al CdA rimane la competenza in ordine all’approvazione del progetto definitivo, redatto ai sensi del comma 4 dell’art.16 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, quale conferma- riferita ad ogni singolo intervento- del proprio provvedimento dichiarativo della volontà di contrattare assunto ai sensi dell’art. 68 che precede. Conseguentemente, tutti gli atti di gestione del processo esecutivo delle opere di cui all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno, residuali alla competenza del CdA, come sopra precisata, sono di competenza del Dirigente.
II. Qualsiasi modifica o aggiornamento dei Programmi di cui agli artt.64 e 65 che precedono, così come qualsiasi modifica o aggiornamento dell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno, sono –ai sensi del comma 2 dell’art.14 ultimo periodo, legge 109/94- di competenza esclusiva del CdA.
III. Il Direttore amministrativo relaziona con cadenza semestrale al CdA sull’andamento dei processi di esecuzione delle opere di cui all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno. Contestualmente relaziona sul quadro generale riguardante i finanziamenti di edilizia universitaria di qualunque fonte e provenienza. Il Direttore amministrativo relaziona, altresì, sulla necessità di apportare aggiornamenti o cambiamenti o modifiche, anche di natura economica, sia all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno che ai Programmi Generale e Triennale.