Amministrazione, finanza e contabilità
Titolo 6 - PAGAMENTI AL PERSONALE DELL'ATENEO
Art. 117 - Incentivazione del lavoro
I. Per incrementare l’efficienza e l’efficacia della propria attività, l’Università può integrare i fondi destinati all’incentivazione della produttività del proprio personale tecnico-amministrativo con risorse aggiuntive anche derivanti da convenzioni, contratti e fondi provenienti da finanziamenti esterni pubblici e privati.