Amministrazione, finanza e contabilità
Titolo 3 - CONTRATTI
Capo 10 - Procedimenti contrattuali
Art. 82 - Cauzione
I. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte devono prestare, ai sensi di legge, idonee cauzioni.
II. Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo. In tal caso, la percentuale di miglioramento deve essere preventivamente indicata all’atto della richiesta di presentazione dell’offerta.