Art. 31 - Gestione del fondo per piccole spese
I. L'Economo dell'Università viene dotato, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, di un fondo determinato dal CdA e, comunque, non superiore a Euro 25.822,84.- reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione al Direttore amministrativo del rendiconto delle somme già spese.
II. Con il fondo l'Economo può provvedere di norma al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni manutenzione di mobili e di locali, delle spese postali, di locomozione e per l'acquisto di giornali nonché di pubblicazioni periodiche e simili nonché per l'anticipo di missioni al personale tecnico e amministrativo in casi d'urgenza, previa autorizzazione del Direttore amministrativo o del Direttore di Divisione delegato e prenotazione di impegno sul pertinente capitolo di spesa. L’importo di ciascuna spesa non può superare Euro 2.582,28.-
III. Alla fine dell'esercizio l'Economo restituisce, mediante versamento all'istituto cassiere, il fondo di cui al I comma.
IV. I pagamenti sono annotati dall'Economo su apposito registro numerato e vidimato dal Direttore amministrativo.