Art. 1 - Organizzazione Amministrativa
I. L’Università ha personalità giuridica pubblica.
II. La rappresentanza legale dell’Università è attribuita al Rettore, salvo per gli atti di gestione diversamente specificati nel presente regolamento.
III. La gestione amministrativo-contabile e finanziaria dell'Università si realizza per mezzo delle strutture amministrative centrali e delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, che sono costituite in Centri di Spesa secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.
IV. Sono costituiti in Centri di Spesa per l’Amministrazione centrale dell’Università, in quanto centri di responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui al titolo I e II del D.Lgs 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, la Direzione Amministrativa e, nel suo ambito, quali uffici di livello dirigenziale, le Divisioni, individuate dal CdA.
Le Divisioni Amministrative sono dotate di autonomia di spesa, ma non di autonomia di bilancio.
V. Sono inoltre costituite in Centri di Spesa le strutture didattiche, scientifiche e di servizio, individuate ai sensi degli articoli 13, 20, 26 e 33 dello Statuto.
Agli effetti del presente Regolamento sono costituiti in Centri di Spesa i Dipartimenti e Centri Servizi delle Facoltà, nonché i centri di Ricerca e di Sevizi istituiti con delibera del CdA.
I Centri di Spesa operano secondo principi di autonomia e di responsabilità, in base agli strumenti e criteri di gestione per essi rispettivamente stabiliti negli articoli seguenti.
VI. Sono responsabili dei Centri di Spesa i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale dell’Amministrazione Centrale, ovvero i Direttori dei Dipartimenti, i Presidi di Facoltà, i Direttori delle Strutture di Servizio.
VII. La Direzione Amministrativa è preposta al Centro di Spesa Principale. Esso predispone il Bilancio di previsione annuale di Ateneo.