Amministrazione, finanza e contabilità
Titolo 3 - CONTRATTI
Capo 10 - Procedimenti contrattuali
Art. 87 - Esecuzione di lavori in economia
I. I lavori urgenti di cui al precedente art. 62, IV comma, possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili, mezzi e personale appositamente noleggiati;
b) a cottimo fiduciario, mediante affidamento a imprese o a persone di nota capacità e idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile dall'Ateneo.