ARTICOLO 5 – COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ELETTORALI
1. Per i procedimenti elettorali di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c) d), e) e f), qualora svolte in modalità non telematica, le commissioni elettorali di seggio sono costituite dal Rettore o, ove previsto, dal Decano con proprio decreto e formate dal personale tecnico amministrativo e/o docente che abbia dato la propria disponibilità, secondo le modalità di cui al successivo art. 6.
Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali, si rimanda al successivo titolo IX.
2. Le commissioni elettorali di seggio sono formate come segue:
per il seggio n. 1, cinque componenti e un supplente; per i seggi n. 2 e n. 3, tre componenti e un supplente.
3. La commissione del seggio n. 1 ubicato nel comprensorio di P.le Europa – S. Giovanni funge da commissione elettorale centrale. Due dei suoi componenti sono deputati alla raccolta del voto del personale tecnico amministrativo con sede di servizio presso le sedi distaccate di Gorizia, Pordenone e Portogruaro. Ai fini delle operazioni di scrutinio, la commissione elettorale centrale viene integrata dai presidenti di seggio delle commissioni elettorali dei seggi n. 2 e 3.
4. Le funzioni di Presidente sono assegnate con Decreto Rettorale al personale docente o al personale tecnico-amministrativo dell'Università di qualifica EP e D o, in mancanza, di qualifica C.
5. Ciascuna commissione elettorale nomina nel suo seno il vicepresidente e il segretario del seggio elettorale.
6. Ciascuna commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti, tra i quali il presidente o il vicepresidente. In caso di temporanea assenza del presidente, le funzioni sono svolte dal vicepresidente.
7. Ciascuna commissione elettorale sovraintende alle operazioni elettorali e decide senza dilazione su eventuali reclami proposti prima e durante le operazioni elettorali.
8. In caso di elezioni suppletive il Rettore individua la composizione più idonea allo svolgimento della tornata elettorale.
9. In caso di elezioni svolte in modalità telematica la Commissione elettorale centrale è composta da due unità del competente Ufficio, abilitate alla gestione della piattaforma elettronica di voto e un/una Presidente designato/a dal Rettore.