Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO IX – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI
ARTICOLO 61 – PARI OPPORTUNITÀ
- Le liste per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario e nel Comitato degli studenti presso l’ARDIS non possono comprendere, a pena d’inammissibilità, più di tre quarti dei candidati appartenenti al medesimo genere.
- Le liste per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento non possono comprendere, a pena d’inammissibilità, più di tre quarti dei candidati appartenenti al medesimo genere.
- Nel caso in cui la cifra corrispondente al numero massimo di candidati dello stesso genere sia un numero non intero, è approssimata all’intero superiore.