Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO VI – ELEZIONE NEL SENATO ACCADEMICO DI UN RAPPRESENTANTE DEGLI ASSEGNISTI E DEI BORSISTI DI RICERCA

ARTICOLO 40 – OGGETTO

1.    Il presente regolamento disciplina le elezioni del rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca nel Senato accademico, ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 7, Statuto e della disciplina elettorale di cui al regolamento generale di Ateneo.