Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO IX – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI

ARTICOLO 72 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

  1. Allo scadere dell’ora prevista del secondo giorno, il presidente dichiara chiuse le votazioni. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni elettorali sono ammessi a votare.
  2. Chiuse le votazioni, hanno inizio le operazioni di scrutinio, che devono essere completate senza interruzione.
  3. Il presidente del seggio, separatamente per ciascun tipo di elezione, procede alle seguenti operazioni di scrutinio:

a.         controlla il numero delle schede non utilizzate e le chiude in un plico, firmato e sigillato;

b.         inizia lo spoglio delle schede.

  1. Man mano che il presidente dà lettura delle schede, gli scrutatori prendono nota dei voti attribuiti a ciascuna lista e delle preferenze date ai singoli candidati nell'ambito della stessa lista.
  2. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.
  3. Sono nulle le schede:

a.         che non sono quelle prescritte o non risultano siglate da uno dei componenti del seggio elettorale;

b.         che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

c.         che contengono voti espressi a favore di più liste, senza indicazione di preferenze.

  1. Sono nulle le preferenze:

a.         nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;

b.         espresse in eccedenza al numero massimo consentito;

c.         che si riferiscano a candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

  1. Se l’elettore non ha espresso alcun voto di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia validamente votato la lista cui appartengono i candidati.
  2. Se l’elettore ha espresso più di un voto di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
  3. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello relativo alla denominazione o sigla della lista, che si riferiscano a candidati della lista votata.
  4. Il presidente riscontra, a fine spoglio, la corrispondenza del numero delle schede con quello dei votanti.
  5. Il presidente inserisce in distinti plichi le schede nulle, le schede da cui non risulti alcuna manifestazione di voto, le schede valide, le schede contestate per qualsiasi motivo e i reclami scritti. I plichi sono firmati dal presidente e dal segretario e allegati al verbale.