Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO IX – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI

ARTICOLO 57 – ELETTORATO ATTIVO PER I CORSI DI STUDIO INTERDIPARTIMENTALI

  1. Ciascuno studente iscritto ai corsi di studio interdipartimentali, ai sensi dell’articolo 31, commi 5, 6 e 7 Statuto, esercita il diritto di voto per l’elezione dei rappresentanti degli studenti con riferimento al consiglio del dipartimento di gestione del corso interdipartimentale.
  2. E’ vietata l’espressione del voto per l’elezione di rappresentanti in più di un consiglio di dipartimento.