Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO VI – ELEZIONE NEL SENATO ACCADEMICO DI UN RAPPRESENTANTE DEGLI ASSEGNISTI E DEI BORSISTI DI RICERCA
ARTICOLO 41 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 23 e 24 regolamento generale di Ateneo.
2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura da inviare al competente ufficio.
3. E’ ammessa la presentazione di una sola candidatura.
4. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide all’assemblea degli elettori.