Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO IX – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI
ARTICOLO 67 – PUBBLICITA’ DEL PROCEDIMENTO E PROPAGANDA ELETTORALE
1. L'Amministrazione dà opportuna pubblicità del procedimento elettorale sul sito web di Ateneo e sulla pagina istituzionale dedicata alle Elezioni.
2. Per quanto riguarda la pubblicazione dei manifesti elettorali si rimanda a quanto previsto dal Regolamento per l’accesso e l’utilizzo degli spazi di Ateneo.
3. La propaganda elettorale è vietata nei locali ove hanno svolgimento le operazioni di voto. Il presidente del seggio adotta i provvedimenti idonei al rispetto della norma.