Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO VI – ELEZIONE NEL SENATO ACCADEMICO DI UN RAPPRESENTANTE DEGLI ASSEGNISTI E DEI BORSISTI DI RICERCA

ARTICOLO 44 – INSEDIAMENTO DELL’ELETTO

1.    L'insediamento dell’eletto nel Senato accademico avviene contestualmente a quello delle altre rappresentanze.