Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO X – ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

ARTICOLO 81 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1.Le elezioni delle rappresentanze degli studenti nel Nucleo di Valutazione si tengono ogni biennio successivamente all’insediamento degli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l’ARDIS, nonché nei Consigli di Dipartimento, ai sensi dell’articolo 18 Statuto.