Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO IX – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI
ARTICOLO 76 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
1. Ultimati gli adempimenti di cui agli articoli 74 e 75, la commissione elettorale centrale trasmette gli atti al Rettore che, con proprio decreto, proclama gli eletti.
2. Il decreto di proclamazione degli eletti è pubblicato nell’albo ufficiale e nel sito web di Ateneo.
3. Gli studenti eletti nel Comitato degli studenti presso l’ARDIS sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.