Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO IX – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI
ARTICOLO 63 – SOTTOSCRIZIONI A SOSTEGNO DELLE LISTE
- Il numero di sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste è stabilito nel decreto rettorale di indizione. Il numero fissato nel decreto rettorale non può comunque essere superiore:
a) A cento, relativamente alle liste di candidati per il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Comitato per lo sport universitario e il Comitato degli studenti presso l’ARDIS;
b) Al due per cento degli studenti aventi diritto al voto, relativamente alle liste di candidati per il consiglio di dipartimento.
- Ogni sottoscrittore è identificato dal cognome, nome, luogo e data di nascita, corso di studio, di dottorato o di specializzazione cui è iscritto, numero di matricola, documento di identità e appone la propria firma a sostegno della lista e dei relativi candidati. L’indicazione di tali requisiti si considera essenziale, pena l’annullamento della relativa sottoscrizione.
- Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista per lo stesso organo. In caso di sottoscrizioni plurime, se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno della stessa lista per il medesimo organo, una sola di esse è considerata valida; se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno di liste diverse per il medesimo organo, sono tutte annullate.
- Nessun candidato può apporre la propria sottoscrizione a sostegno di alcuna lista.
- Nel caso di votazioni in modalità telematica, la sottoscrizione delle liste avverrà nell’ambito del sistema telematico utilizzato, secondo le modalità previste.