Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO II – ELEZIONI IN MODALITA’ TELEMATICA
ARTICOLO 21 – SCRUTINIO
1. A conclusione delle operazioni di voto, la Commissione elettorale centrale, constatata la regolarità delle operazioni di voto sula base delle certificazioni rilasciate dal gestore della piattaforma di voto da remoto, dà inizio alle operazioni di scrutinio.