ARTICOLO 20 – MODALITA’ DI VOTO
1. Le elezioni mediante voto elettronico sono effettuate utilizzando una apposita procedura telematica alla quale ciascun elettore può accedere da remoto utilizzando credenziali di accesso strettamente personali e univoche.
2. Le operazioni di voto elettronico si tengono nei giorni, nelle fasce orarie e secondo le modalità operative dettagliate nel decreto di indizione.
3. La procedura di elezione da remoto garantisce:
a) che il voto sia personale, libero e segreto;
b) la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;
c) l'impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
d) la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati (scheda bianca);
e) che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né revocabile.