Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO II – ELEZIONI IN MODALITA’ TELEMATICA

ARTICOLO 20 – MODALITA’ DI VOTO


 

 

1.     Le elezioni mediante voto elettronico sono effettuate utilizzando una apposita procedura telematica alla quale ciascun elettore può accedere da remoto utilizzando credenziali di accesso strettamente personali e univoche.

 

              2.    Le operazioni di voto elettronico si tengono nei giorni, nelle fasce orarie e secondo le modalità operative dettagliate nel decreto di indizione.

 

3.    La procedura di elezione da remoto garantisce:

 

a) che il voto sia personale, libero e segreto;

 

b) la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;

 

c) l'impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;

 

d) la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati (scheda bianca);

 

e) che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né revocabile.