Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO IX – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI
ARTICOLO 57 – ELETTORATO ATTIVO PER I CORSI DI STUDIO INTERDIPARTIMENTALI
- Ciascuno studente iscritto ai corsi di studio interdipartimentali, ai sensi dell’articolo 31, commi 5, 6 e 7 Statuto, esercita il diritto di voto per l’elezione dei rappresentanti degli studenti con riferimento al consiglio del dipartimento di gestione del corso interdipartimentale.
- E’ vietata l’espressione del voto per l’elezione di rappresentanti in più di un consiglio di dipartimento.