Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO IX – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI

ARTICOLO 59 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO PER I SEGGI RISERVATI A DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI NON APPARTENENTI ALL’AREA SANITARIA NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

  1. Gli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all’area sanitaria con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste concorrono con gli studenti iscritti ai corsi di studio all’elezione dei rappresentanti nel rispettivo consiglio di dipartimento.
  2. Se il regolamento di dipartimento ha riservato seggi a rappresentanti dei dottorandi e specializzandi, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo, tali seggi sono assegnati secondo le modalità previste dall’articolo 75.