Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste
TITOLO IX – ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI E REGIONALI

ARTICOLO 66 – PUBBLICITÀ DELLE LISTE AMMESSE E CONTESTAZIONI

  1. Il Rettore pubblica nell’albo ufficiale e nel sito web di Ateneo l’elenco delle liste ammesse al procedimento elettorale, secondo l’ordine di presentazione, almeno quindici giorni prima della data delle elezioni.
  2. Il Rettore rende noti nel sito web di Ateneo il numero totale dei seggi da insediare, l'indicazione del seggio presso cui ciascun elettore deve votare e la sua ubicazione.
  3. Ciascun elettore avente diritto al voto o candidato ha diritto, entro il termine perentorio di due giorni lavorativi dalla pubblicazione nell’albo ufficiale e nel sito web di Ateneo dell’elenco delle liste ammesse, di depositare presso la commissione elettorale centrale reclamo avverso l’ammissione di una lista o i provvedimenti di cui all’articolo 65, comma 2.
  4. Entro i successivi due giorni lavorativi il Rettore rende noto, con provvedimento pubblicato nell’albo ufficiale e nel sito web di Ateneo, l’elenco dei reclami presentati, indicandone sinteticamente il contenuto.
  5. La commissione elettorale centrale decide in via definitiva sui reclami tempestivamente presentati. Il Rettore ne rende noto l’esito con provvedimento pubblicato nell’albo ufficiale e nel sito web di Ateneo.
  6. Se il reclamo ha ad oggetto l’utilizzo, da parte di una lista ammessa, di una denominazione o sigla identica o che si possa facilmente confondere con quella utilizzata da altra lista concorrente o utilizzata da altra lista nel biennio precedente e che può trarre in errore l'elettore, il delegato della lista contestata ha diritto di depositare per iscritto presso la commissione elettorale centrale il parere favorevole all’utilizzo della denominazione o sigla di almeno la metà dei rappresentanti uscenti della lista avente identica o confondibile denominazione o sigla. Nel caso di liste collegate tra organi centrali e consigli di dipartimento con la medesima denominazione, il parere favorevole è reso dalla metà dei rappresentanti negli organi centrali. Il parere deve essere depositato entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione del provvedimento rettorale recante l’elenco dei reclami. In caso di mancato deposito del parere, entro il medesimo termine il delegato di lista può presentare per iscritto una diversa denominazione o sigla. In difetto, la lista è esclusa.