ARTICOLO 73 – VERBALI DI SEGGIO, REGOLARITÀ E VALIDITÀ DEI RISULTATI
1. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale in cui esse sono sinteticamente descritte. Nel verbale sono indicate le eventuali contestazioni, le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio e i risultati dei singoli scrutini.
2. I verbali sono siglati in ciascun foglio al termine di ogni seduta da tutti i componenti del seggio elettorale.
3. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente o il vicepresidente di seggio consegnano i verbali e gli allegati plichi firmati e sigillati alla commissione elettorale centrale per l’elaborazione dei dati e il compimento degli adempimenti di cui all'articolo 74.
4. Nel caso di votazioni in modalità telematica, ai sensi dell’art. 20, le operazioni di cui all’art. 72 e al presente articolo sono sostituite dallo scrutinio elettronico.