Art. 16 – Disposizioni finali
1. Nel caso il contratto sia finanziato da soggetti terzi, sia pubblici che privati, si applicano le specifiche disposizioni previste dal soggetto finanziatore, qualora non in contrasto con la normativa vigente. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 14, comma 2, in materia di trattamento economico.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla L. n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate. Ai contrattisti si applicano le disposizioni statutarie e regolamentari dell’Ateneo per le parti compatibili con la loro posizione.
3. Nelle more dell'aggiornamento della normativa di Ateneo, ai contrattisti si applicano le disposizioni in materia di elettorato attivo e passivo e partecipazione ai Consigli di Dipartimento previste per gli assegnisti di ricerca. I contrattisti e gli assegnisti partecipano ai Consigli di Dipartimento con una rappresentanza congiunta.