Regolamento in materia di contratti di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 240/2010
Art. 13 - Proroga e rinnovo
1. La proroga e il rinnovo del contratto di lavoro sono proposti dal Dipartimento di afferenza, nei limiti stabiliti dall’art. 2, almeno 45 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
2. Nella proposta di proroga sono indicati la durata e le fonti di finanziamento, collegate alle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del programma di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale nell’ambito del quale il contratto è stipulato.
3. Nella proposta di rinnovo biennale sono indicate le specifiche esigenze, le fonti di finanziamento e l’importo del contratto, entro i limiti stabiliti dall’art. 14, comma 2.
4. La proroga e il rinnovo sono sottoscritti con le medesime modalità dell’originario contratto.